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ADDETTO ALLA TUTELA DEI BENI NELL’AMBITO FERROVIARIO

ADDETTO ALLA TUTELA DEI BENI NELL’AMBITO FERROVIARIO
I principali obiettivi sono il raggiungimento di una conoscenza in materia di sicurezza dei beni trasportati in ambito ferroviario

COD: ADDETTO ALLA TUTELA DEI BENI NELL’AMBITO FERROVIARIO Categoria:

ADDETTO ALLA TUTELA DEI BENI NELL’AMBITO FERROVIARIO

 

Tipologia di formazione: Iniziale

 

Metodologia didattica: Formazione teorica, pratica e CBT

 

Durata: 24 ore

 

Destinatari:

  • Personale che è adibito alla tutela di bagagli, oggetti trasportati, forniture di bordo in ambito ferroviario.

 

Obiettivi della formazione:

I principali obiettivi sono il raggiungimento di una conoscenza in materia di sicurezza dei beni trasportati in ambito ferroviario.

Contenuti:

  • Polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria;
  • Cenni di legislazione sugli stranieri;
  • Legislazione e disciplina delle armi e degli esplosivi;
  • Elementi di psicologia della folla;
  • Deontologia professionale;
  • Organizzazione della rete ferroviaria italiana;
  • Ruolo, compiti e funzioni dell’addetto alla sicurezza e della Polizia Ferroviaria;
  • Organizzazione e gestione dei controlli di sicurezza a terra e a bordo dei treni;
  • Tecniche e procedure operative;
  • Comunicazione in ambito ferroviario;
  • Gestione delle informazioni nei casi di allarme e di emergenza;
  • Le apparecchiature X-ray, EDS, PEDS, EDDS;
  • Esecuzione dei Test prescritti dall’Allegato C al D.M. 29 gennaio 1999;
  • Le apparecchiature per la rilevazione dei metalli (MDE);
  • Le apparecchiature per la rilevazione delle tracce di esplosivo (ETD) e dei vari tipi di munizioni;
  • Le apparecchiature per la rilevazione dei liquidi esplosivi (LED);
  • Esecuzione dei Test prescritti dall’Allegato C al D.M. 29 gennaio 1999.

 

Prova finale:

Al completamento della formazione iniziale è prevista una prova teorica ed un pratica. La formazione sarà considerata completata con successo solo al superamento di entrambe le prove valutative con una percentuale di errori non superiore al 20% per singola prova.